WWW.VILMMIMPORT.IT Last Update 22/10/2011 L'ENEA sostiene che le porte possono essere detratte qualora, come nel caso delle finestre, separino un vano riscaldato da uno non riscaldato o dall'esterno. Poiché il DPR 59/2009 equipara la trasmittanza delle porte e delle finestre, anche ai fini delle detrazioni per la sostituzione di porte deve essere rispettata la trasmittanza relativa alle finestre, indicata nelle tabelle di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008. Viene quindi ribadita la posizione già assunta dall'ENEA nel 2008 e successivamente messa in discussione da una circolare dell'Agenzia delle Entrate. Si riporta di seguito il testo integrale della FAQ: D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate? R - L'art. 4 c. 4 lettera c) del DPR 59/09 recita: "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, ndr) il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo (192/05, limiti meno restrittivi di quelli indicati nel DM 11/3/08 da rispettare per accedere alle agevolazioni, ndr). Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno". Quindi, il fatto che dal DPR citato venga equiparata la trasmittanza delle porte e delle finestre, anche considerando le parti opache che le compongono, fa ritenere che anche ai fini delle detrazioni fiscali per la sostituzione di porte debba essere rispettata la trasmittanza termica relativa alle finestre comprensive di infissi, indicata nelle tabelle di cui all'allegato B del DM 11/3/08. Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.